Capo III
Art. 16
Titolari del potere di negoziazione decentrata
In vigore dal 8 dic 1987
1. I titolari del potere di negoziazione decentrata sono:
a) per la parte pubblica una delegazione composta dal Ministro competente, che la presiede, o da un suo delegato, ovvero dal commissario di Governo, nei casi previsti dal secondo comma dell' della legge 29 marzo 1983, n. 93, e da una rappresentanza dei titolari degli uffici direttamente interessati alle questioni oggetto della trattativa;
b) per la parte sindacale una delegazione composta da rappresentanti di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa nel settore interessato che abbia adottato il codice di autoregolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero uguale a quelli adottati dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto e delle confederazioni maggiormente rappresentative su base nazionale.
2. Per le strutture di rilievo territoriale non inferiore a quella provinciale o per gli uffici, istituti o servizi di particolare rilevanza o stabilimenti di notevole complessità non riconducibili alla circoscrizione provinciale per il territorio nazionale e alla circoscrizione di rappresentanza diplomatica per il territorio extra nazionale, la delegazione di parte pubblica, salva diversa delega da parte del Ministro, è presieduta dal titolare di uno degli uffici interessati all'accordo che rivesta qualifica dirigenziale.
3. Allo scopo di assicurare il pieno svolgimento delle trattative per la stipula degli accordi decentrati cui è affidata l'attuazione di istituti di rilevante interesse, la facoltà di delega potrà essere esercitata dal Ministro con un provvedimento a carattere permanente in riferimento a particolari materie; in tali provvedimenti, col rispetto dei principi indicati dalla legge quadro e dei criteri stabiliti dal presente decreto, dovranno essere impartite direttive intese a conseguire uniformità di conduzione e di risultati fra gli organi periferici dell'amministrazione.
4. Per quanto riguarda gli accordi relativi ad una pluralità di uffici dipendenti da amministrazioni diverse, ma aventi sede nella medesima regione, la delegazione di parte pubblica è presieduta dal commissario di Governo o dal corrispondente organo nelle regioni a statuto speciale e dal prefetto di Palermo per la Sicilia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-16