Capo IV

Art. 24

Accesso alla nona qualifica funzionale

In vigore dal 12 lug 1987
1. Dopo gli inquadramenti di cui all', l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-24

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