Capo IV
Art. 24
24 / 57Accesso alla nona qualifica funzionale
In vigore dal 12 lug 1987
1. Dopo gli inquadramenti di cui all', l'accesso alla nona qualifica funzionale avviene, nel limite dei posti vacanti e con le modalità indicate nei singoli profili professionali, mediante concorso per esami riservato al personale appartenente all'ottava e settima qualifica funzionale in possesso di un'anzianità di servizio effettivo di almeno tre e cinque anni rispettivamente maturata in profili professionali della stessa area funzionale delle predette qualifiche.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-24