Capo IV
Art. 29
Mutamento di mansioni per inidoneità fisica
In vigore dal 12 lug 1987
1. Nei confronti del dipendente riconosciuto fisicamente inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del proprio profilo professionale, l'amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per fisica inidoneità prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche delle amministrazioni del comparto, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse ma affini a quelle proprie del profilo rivestito, appartenenti alla stessa qualifica funzionale od, ove in essa non esistano posti disponibili, a qualifica funzionale inferiore.
2. Dal momento del nuovo inquadramento il dipendente seguirà la dinamica retributiva della nuova qualifica funzionale senza alcun riassorbimento del trattamento già in godimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-29