Capo V

Art. 33

Locali per le rappresentanze sindacali

In vigore dal 12 lug 1987
1. Salvo quanto disposto dall', secondo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unità amministrativa con almeno duecento dipendenti è consentito, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura. 2. Nelle unità amministrative con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-33

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