Capo V

Art. 35

Diritto di affissione

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le organizzazioni sindacali dei dipendenti hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità amministrativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-35

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