Capo V
Art. 40
Tutela dei dipendenti dirigenti sindacali
In vigore dal 12 lug 1987
1. Il trasferimento di sede dei dirigenti sindacali, componenti di organi statutari delle organizzazioni sindacali, può essere disposto solo previo nulla osta delle rispettive organizzazioni di appartenenza.
2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano fino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione dell'incarico.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-40