Capo V
Art. 41
Pari opportunità
In vigore dal 8 dic 1987
1. Nell'intento di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne all'interno del comparto di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, saranno definiti, con la contrattazione decentrata di livello nazionale e di area territoriale così come individuata nell', specifici interventi che si concretizzino in vere e proprie "azioni positive" a favore delle lavoratrici.
2. Pertanto, al fine di consentire una reale parità uomini-donne, vengono istituiti, presso tutti i Ministeri, con la presenza delle organizzazioni sindacali, appositi comitati per le pari opportunità, che propongano misure adatte a creare effettive condizioni di pari opportunità e relazionino, almeno una volta all'anno, sulle condizioni oggettive in cui si trovano le lavoratrici rispetto alle attribuzioni, alle mansioni, alla partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento, ai nuovi ingressi, al rispetto dell'applicazione della normativa per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, alla promozione di misure idonee a tutelarne la salute in relazione alle peculiarità psicofisiche ed alla prevedibilità di rischi specifici per le donne con particolare attenzione alle situazioni di lavoro che possono rappresentare rischi per la salute riproduttiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-41