Capo VII
Art. 46
Stipendio
In vigore dal 12 lug 1987
1. Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono così determinati:
+--------+------------------+--------------------+------------------+
| | | |Dal 1 gennaio 1988|
| | |Dal 1 gennaio 1987 | (compresi quelli|
| | |(compreso quello | degli anni 1986 e|
|Livello |Dal 1 gennaio 1986| dell'anno 1986) | 1987) |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|I | 220.000| 440.000 | 500.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|II | 240.000| 520.000 | 800.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|III | 300.000| 650.000 | 1.000.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|IV | 330.000| 715.000 | 1.100.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|V | 420.000| 910.000 | 1.400.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|VI | 510.000| 1.105.000 | 1.700.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|VII | 600.000| 1.300.000 | 2.000.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
|VIII | 810.000| 1.755.000 | 2.700.000 |
+--------+------------------+--------------------+------------------+
2. Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori stipendiali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, sono così modificati:
Livello I........................ L. 3.800.000 Livello II....................... L. 4.400.000 Livello III....................... L. 4.800.000 Livello IV....................... L. 5.500.000 Livello V........................ L. 6.200.000 Livello VI....................... L. 7.200.000 Livello VII....................... L. 8.400.000 Livello VIII...................... L. 10.400.000
3. Il valore stipendiale del personale inquadrato al IX livello retributivo è fissato in L. 12.300.000. Per il periodo 1 gennaio 1987-31 dicembre 1987 detto stipendio è fissato in L. 11.635.000.
4. Ai segretari comunali compete il trattamento economico dell'VIII livello retributivo. Ai medesimi è attribuito il trattamento economico previsto per il nono livello al compimento del quarto anno di effettivo servizio senza demerito.
5. I nuovi stipendi, compresi gli aumenti decorrenti dal 1 gennaio 1986 e dal 1 gennaio 1987, hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiata, sulla indennità di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonché sulla determinazione degli importi dovuti per indennità integrativa speciale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-46