Capo VII

Art. 49

Lavoro straordinario

In vigore dal 12 lug 1987
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro ed è consentito solo per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili. 2. Le ore di lavoro straordinario, a richiesta del dipendente, e con le modalità di cui ai commi ottavo e nono del precedente , potranno essere compensate con ore libere da fruire di norma nel mese successivo tenendo, comunque, conto dell'organizzazione ed esigenze dell'amministrazione. I riposi non riducono le misure del compenso incentivante di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 aprile 1984. 3. Con decorrenza 31 dicembre 1987, l'autorizzazione per l'effettuazione del lavoro straordinario, con la specificazione della spesa conseguente, sarà definita, su proposta di ciascuna amministrazione, d'intesa con le organizzazioni sindacali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro. 4. Sono fatte salve le fattispecie previste dal quarto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344. 5. Con decorrenza 1 gennaio 1987 sarà accantonato annualmente un importo non inferiore al corrispettivo di cinque ore annue di lavoro straordinario da destinare al fondo di incentivazione della produttività. 6. Il sopraindicato importo sarà portato in detrazione del fondo di cui all' della legge 22 luglio 1978, n. 385, il cui ammontare resta stabilito nel limite fissato dalla legge 22 dicembre 1986, n. 910, senza ulteriori incrementi, comprendendovi tutte le fattispecie sopra richiamate. 7. Fino al 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario spettante al personale del nono livello retributivo è stabilita, per le prestazioni diurne eccedenti il normale orario d'obbligo nonché per quelle analoghe rese nei giorni festivi o in orario notturno, rispettivamente in lire 10.936 e lire 12.363. 8. Dal 31 dicembre 1987, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 i seguenti elementi retributivi: stipendio iniziale mensile lordo di livello; indennità integrativa speciale in godimento nel mese di dicembre dell'anno precedente; rateo di tredicesima mensilità delle due precedenti voci. 9. La maggiorazione di cui al comma 8 è pari al quindici per cento per il lavoro straordinario diurno, al trenta per cento per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al cinquanta per cento per quello prestato in orario notturno festivo. 10. In concomitanza con l'incremento della tariffa sarà proporzionalmente diminuito il numero di prestazioni straordinarie autorizzabili. 11. Per ciascun anno finanziario un apposito gruppo costituito da rappresentanti del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del tesoro e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, verificherà la proficuità e la rispondenza alle esigenze delle amministrazioni del lavoro straordinario autorizzato nel periodo considerato. 12. Il predetto gruppo di lavoro sarà nominato con decreto del Ministro per la funzione pubblica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo