Capo VII

Art. 48

Passaggi di qualifica

In vigore dal 12 lug 1987
1. Nei passaggi a qualifica di livello superiore conseguiti successivamente al 31 dicembre 1986, oltre al valore del livello di nuovo inquadramento, compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data. 2. Per i passaggi conseguenti all'applicazione dell' della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché per quelli di cui all' del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, continua ad applicarsi l' della legge 11 luglio 1980, n. 312.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-48

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