Capo V
Art. 32
Informazione
In vigore dal 12 lug 1987
1. Nel rispetto delle competenze proprie degli organi istituzionali ed al fine di ricercare ogni utile contributo di partecipazione al miglioramento dell'organizzazione del lavoro e alla efficienza dei servizi, il Dipartimento della funzione pubblica e le singole amministrazioni assicureranno rispettivamente alle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito con il presente decreto ed a quelle titolari della negoziazione decentrata, una preventiva, costante e tempestiva informazione, anche a livello di strutture periferiche, sugli atti e provvedimenti di carattere generale che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro, il conferimento in appalto di attività proprie dell'amministrazione, fatti salvi i casi di riservatezza previsti dalla legge, e il funzionamento dei servizi, nonché, a livello centrale, sulle innovazioni tecnologiche che si intendono introdurre, sui programmi degli investimenti.
2. Sulle materie che precedono, le direzioni generali competenti dei singoli ministeri informeranno le organizzazioni sindacali nazionali di settore, attraverso riunioni a carattere semestrale, sugli indirizzi di fondo e sui principi ispiratori della loro azione operativa.
3. Con pari periodicità saranno fornite analoghe informazioni alle organizzazioni sindacali titolari della negoziazione decentrata a livello territoriale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-32