Capo V

Art. 34

Attività culturali ricreative ed assistenziali

In vigore dal 12 lug 1987
1. Le attività culturali, ricreative ed assistenziali, promosse nelle unità amministrative, sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-34

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