Capo IV

Art. 23

In vigore dal 12 lug 1987
(Il presente articolo non è stato ammesso al "visto" della Corte dei conti).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266#art-23

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