Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 24
Finanziamenti
In vigore dal 22 apr 1988
L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività:
a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione;
b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone;
c) con i proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
d) con i proventi delle pubblicazioni da esso curate;
e) con eventuali rendite patrimoniali;
f) con eventuali lasciti e donazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-24