Art. 24 · Finanziamenti
Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo IV

Art. 24

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Finanziamenti

In vigore dal 22 apr 1988
L'Istituto provvede al finanziamento della propria attività: a) con stanziamenti di fondi da parte del Ministero della pubblica istruzione; b) con le erogazioni di enti pubblici e privati e di singole persone; c) con i proventi di prestazioni e servizi resi ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; d) con i proventi delle pubblicazioni da esso curate; e) con eventuali rendite patrimoniali; f) con eventuali lasciti e donazioni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-24