Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo III
Art. 20
Segretario
In vigore dal 22 apr 1988
Il segretario è nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 419.
Il segretario:
partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto al voto e cura la stesura dei relativi verbali;
d'intesa con il presidente, predispone gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;
nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, assicura il coordinamento funzionale delle attività dell'Istituto;
sovrintende all'attività amministrativo-contabile dell'Istituto per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive deliberate dal consiglio direttivo e le disposizioni impartite dal presidente, sia il funzionamento degli uffici;
sovrintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa e, in genere, a tutto quanto riguarda l'attività dell'Istituto;
firma, secondo le norme di cui al successivo , insieme al presidente, gli ordini d'incasso e i titoli di spesa;
esercita ogni altra funzione che gli venga delegata dal consiglio direttivo e dal presidente;
il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal funzionario della carriera direttiva, di qualifica più elevata, in servizio presso l'Istituto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-20