Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo III
Art. 22
Valutazione del servizio
In vigore dal 22 apr 1988
La valutazione del servizio del personale comandato, nell'ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtù delle norme di stato giuridico relativo al ruolo di appartenenza degli interessati, è effettuata dal presidente dell'Istituto in base a relazione e dei responsabili delle sezioni e dei servizi e del segretario dell'Istituto.
La valutazione del servizio svolto dal segretario dell'Istituto è effettuata dal presidente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-22