Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo III

Art. 22

Valutazione del servizio

In vigore dal 22 apr 1988
La valutazione del servizio del personale comandato, nell'ipotesi in cui a tale adempimento si debba provvedere in virtù delle norme di stato giuridico relativo al ruolo di appartenenza degli interessati, è effettuata dal presidente dell'Istituto in base a relazione e dei responsabili delle sezioni e dei servizi e del segretario dell'Istituto. La valutazione del servizio svolto dal segretario dell'Istituto è effettuata dal presidente.
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