Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 27
Entrate e spese
In vigore dal 22 apr 1988
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:
a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);
b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);
c) entrate e spese per partite di giro.
Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Entrate e spese correnti.
Le entrate correnti comprendono:
a) le rendite patrimoniali;
b) i finanziamenti dello Stato;
c) i contributi di altri enti o privati;
d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate;
f) altre entrate eventuali.
Le spese correnti comprendono:
a) gli oneri e le spese patrimoniali;
b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico.
Entrate e spese in conto capitale.
Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese d'investimento.
Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche nonché per l'impianto di biblioteche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-27