Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo IV

Art. 27

Entrate e spese

In vigore dal 22 apr 1988
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale. Entrate e spese correnti. Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico. Entrate e spese in conto capitale. Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese d'investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche nonché per l'impianto di biblioteche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-27

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo