Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria Perugia›Titolo IV
Art. 28
Partite di giro
In vigore dal 22 apr 1988
Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che perciò costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-28