Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo IV

Art. 33

R e s i d u i

In vigore dal 22 apr 1988
Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non è consentito iscrivere tra i residui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-33

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo