Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo IV

Art. 35

Servizio di cassa

In vigore dal 22 apr 1988
Il servizio di cassa deve essere espletato da un solo istituto di credito che assume anche la custodia dei valori in base ad una apposita convenzione. La stessa convenzione deve prevedere il riconoscimento, nei confronti dell'ente, delle condizioni più favorevoli. Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si può avvalere dei conti correnti postali nonché di istituzioni all'uopo convenzionate. Le somme versate su detti conti, sui quali non possono essere ordinati i pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni trimestre sul conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-06;591#art-sdi-35

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