Statuto dell'istituto regionale di ricerca dell'Umbria PerugiaTitolo III

Art. 21

Personale comandato ispettivo, direttivo, docente, non docente

In vigore dal 22 apr 1988
I comandi del personale presso l'Istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro stesso sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'Istituto a norma del comma terzo dell' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419. Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo della scuola e/o dell'Università. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo è riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della scuola e dell'Università e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli direttivo, di concetto, esecutivo ed ausiliario. Il comando del personale presso l'Istituto ha la durata di un quinquennio ed è rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio.
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