Art. 9

Indennità di bilinguismo

In vigore dal 6 mag 1987
1. Al personale destinatario del presente decreto in servizio nella regione autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta è attribuita una indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale in servizio nella regione autonoma Trentino-Alto Adige.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo