Art. 11

Ruoli tecnici e dei sanitari

In vigore dal 6 mag 1987
1. Al personale appartenente ai ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché a quello dei ruoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, esclusi i dirigenti, compete, con le stesse modalità previste dagli , lo stipendio spettante al personale di pari qualifica che espleta funzioni di polizia, secondo la tabella di equiparazione allegata ai predetti decreti. 2. Al personale di cui al comma 1 compete altresì l'indennità di cui all', in misura pari al 100 per cento di quella corrisposta al personale che espleta funzioni di polizia, di qualifica corrispondente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 aprile 1987 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri SCALFARO, Ministro dell'interno Goria, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GASPARI, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1987 Atti di Governo, registro n. 64, foglio n. 19 (Registrato con esclusione dell', commi 2, 3 e 4 e dell', comma 3, in esecuzione della deliberazione della Sezione del controllo 17 aprile 1987, n. 1757).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150#art-11

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