Art. 6

Indennità pensionabile

In vigore dal 6 mag 1987
1. L'indennità prevista all' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, è incrementata del dieci per cento a decorrere dal 1 gennaio 1986 e di un ulteriore dieci per cento dal 1 gennaio 1987 sulle misure vigenti al 31 dicembre 1985.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150#art-6

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