Art. 8
Congedo ordinario
In vigore dal 6 mag 1987
1. Il congedo ordinario del personale di polizia resta regolato dalle disposizioni in vigore.
2. Ferma restando, in caso di motivate esigenze di servizio, la possibilità del cumulo dei congedi entro il primo semestre dell'anno successivo, il congedo può essere concesso, a richiesta del dipendente, scaglionandolo in quattro periodi, entro il 31 dicembre dell'anno cui il congedo si riferisce.
3. Per il personale che ha diritto a quarantacinque giorni di congedo ordinario, almeno uno degli scaglioni di cui al comma 2 non può essere inferiore ai venti giorni.
4. In caso di richiamo dal congedo ordinario per motivi di servizio, al dipendente richiamato compete il rimborso delle spese di viaggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150#art-8