Art. 10
Trattamento di missione
In vigore dal 6 mag 1987
1. Al personale inviato in missione fuori sede viene anticipata, a richiesta, una somma pari al 75 per cento del trattamento complessivo previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150#art-10