Art. 7

Servizio giornaliero, notturno e festivo

In vigore dal 6 mag 1987
1. Il supplemento giornaliero dell'indennità di istituto previsto dall' della legge 28 aprile 1975, n. 135, viene corrisposto nella misura di L. 1700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. 2. Tale supplemento non è corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermità od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 3. Gli importi dell'indennità per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno. 4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150#art-7

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