Art. 4

Passaggi di qualifica

In vigore dal 6 mag 1987
1. Nei casi di promozione o di nomina che comportino passaggio a livello superiore, successivamente al 31 dicembre 1986, oltre all'importo del livello di nuovo inquadramento compete la retribuzione individuale di anzianità in godimento alla predetta data, ivi compresi gli scatti gerarchici. 2. In caso di promozione o nomina alla qualifica superiore, nell'ambito dello stesso livello retributivo, viene attribuito uno scatto aggiuntivo del 2,50 per cento dello stipendio in godimento da riassorbirsi solo in caso di promozione o di nomina a qualifica che comporta il passaggio a livello retributivo superiore. 3. Conseguentemente, fino al 30 giugno 1989, non si applica l'art. 138, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come modificato dal primo comma dell'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432. ------- (Il comma 3 dell' non è stato ammesso al "Visto" della Corte dei conti).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150#art-4

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