Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento PugliaTitolo II

Art. 11

Sezioni e servizi

In vigore dal 6 gen 1988
L'Istituto si articola in cinque sezioni: 1) per la scuola materna; 2) per la scuola elementare; 3) per la scuola secondaria di primo grado; 4) per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica; 5) per le attività di educazione permanente. L'Istituto si articola inoltre in servizi comuni: a) di documentazione e informazione; b) di metodi e tecniche della ricerca e della sperimentazione; c) di organizzazione delle attività di aggiornamento. Ogni sezione e servizio ha un responsabile designato dal consiglio direttivo. Nell'ambito degli orientamenti del consiglio direttivo ogni sezione fornisce consulenza tecnica sui progetti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento riguardante il rispettivo settore di competenza. Le sezioni collaborano unitariamente per progetti comuni approvati dal consiglio direttivo. I servizi prestano opera di promozione, consulenza e assistenza nei confronti delle sezioni dell'I.R.R.S.A.E. e di istituti, enti, associazioni o singole persone che ne facciano richiesta. I responsabili delle sezioni e dei servizi si riuniscono periodicamente per uno scambio di informazione sulle attività dei settori di competenza e per l'analisi dei problemi comuni. Alle riunioni dei responsabili dei servizi e delle sezioni possono partecipare membri componenti del consiglio direttivo. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o più servizi o sezioni possono essere costituiti temporaneamente - con compiti di studio e di consulenza tecnica su progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi o sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'Istituto ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974. Può essere richiesta la collaborazione di istituti universitari o di esperti ai sensi rispettivamente, dell', ultimo comma, e dell', penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 419 del 31 maggio 1974.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo