Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo II
Art. 8
Collegio dei revisori dei conti
In vigore dal 6 gen 1988
Il collegio dei revisori dei conti è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'ente regione.
I membri del collegio sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il loro mandato può essere rinnovato.
I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di voto alle sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati.
Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile dell'Istituto; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili di cui redige regolare verbale;
esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo compilando apposita relazione da allegarsi ai predetti documenti contabili.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-8