Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo II
Art. 9
Il segretario
In vigore dal 6 gen 1988
Il segretario:
assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attività dell'Istituto;
sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, alla amministrazione del personale e all'attività amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali;
predispone, d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo;
firma, secondo le norme di cui al successivo gli ordini di incasso e titoli di spesa;
partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali.
Il segretario, in caso di assenza o impedimento, è sostituito per gli atti contabili dal responsabile del servizio di ragioneria.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-9