Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento PugliaTitolo II

Art. 7

Il presidente

In vigore dal 6 gen 1988
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Istituto; sovrintende alle sue attività; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre trenta giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attività delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'Istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni. Dispone le spese per le attività previste alla lettera n) del precedente . Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonché quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso ed i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo . Cura i rapporti con la stampa. È responsabile delle pubblicazioni la cui stampa risulti approvata dal consiglio direttivo. Il presidente è eletto tra i consiglieri di nomina ministeriale a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo.
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