Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo II
Art. 6
Funzionamento del consiglio direttivo
In vigore dal 6 gen 1988
Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, ogni mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richiede un terzo dei suoi componenti ovvero quando è chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo .
Ogni componente del consiglio direttivo può proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso.
La riunione del consiglio direttivo è valida quando è presente la maggioranza dei membri in carica.
Le deliberazioni si considerano adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedono maggioranze diverse.
Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
I consiglieri che non partecipano alle riunioni del consiglio direttivo per tre sedute, ordinarie o straordinarie consecutive possono essere proposti, con deliberazione del consiglio, per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-6