Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo III
Art. 14
Valutazione del servizio
In vigore dal 6 gen 1988
La valutazione del servizio prestato presso l'Istituto da:
presidente, se comandato presso l'ente;
responsabili di sezioni e servizi, se comandati presso l'ente;
segretario, se comandato presso l'Istituto;
personale ispettivo, direttivo, docente e non docente, appartenente ai ruoli della scuola anche universitario, comandato ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;
personale ispettivo e direttivo appartenente ai ruoli del personale amministrativo comandato ai sensi del precitato del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è effettuata secondo le procedure e dagli organi previsti dalle norme di stato giuridico relative ai ruoli di provenienza degli interessati sulla base degli elementi forniti dal presidente dell'Istituto a seguito di parere del comitato direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-14