Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento PugliaTitolo IV

Art. 17

Adempimenti per la formazione del bilancio di previsione

In vigore dal 6 gen 1988
Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria predispone il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo presenta nella stessa data, corredato da una relazione illustrativa dei singoli stanziamenti al consiglio direttivo. Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio di previsione che deve essere inviato, unitamente alla relazione del presidente, a quella del collegio dei revisori dei conti ed una copia della deliberazione del consiglio stesso, al Ministero della pubblica istruzione per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-17

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