Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo III
Art. 15
Personale con incarico a tempo determinato
In vigore dal 6 gen 1988
Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sarà disciplinato sulla base di quanto stabilito dall', penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Il conferimento dell'incarico è disposto dal presidente su proposta dei responsabili di sezione e dei servizi o dal segretario o di uno o più membri del consiglio direttivo, previa delibera motivata dal consiglio, avendo riguardo alla preparazione tecnica o scientifica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare.
Il conferimento degli incarichi avviene secondo le modalità e alle condizioni del disciplinare-tipo di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-15