Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo IV
Art. 19
Struttura di bilancio
In vigore dal 6 gen 1988
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli:
a) entrate e spese correnti (o di funzionamento);
b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento);
c) entrate e spese per partite di giro.
Le entrate e le spese devono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-19