Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo IV
Art. 21
Entrate e spese in conto capitale
In vigore dal 6 gen 1988
Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento.
Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonché per l'impianto di biblioteche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-21