Statuto istituto regionale ricerca sperimentazione aggiornamento Puglia›Titolo IV
Art. 20
Entrate e spese correnti
In vigore dal 6 gen 1988
Le entrate correnti comprendono:
a) le rendite patrimoniali;
b) i finanziamenti dello Stato;
c) i contributi di altri enti o privati;
d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni;
e) i proventi delle pubblicazioni da esso curate;
f) altre entrate eventuali.
Le spese correnti comprendono:
a) gli oneri e le spese patrimoniali;
b) le spese di funzionamento amministrativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-03-19;515#art-sir-20