Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo III

Art. 48

In vigore dal 25 feb 1987
Quando ricorrano le condizioni previste dal secondo comma dell' del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, il servizio di tesoreria o di cassa dell'azienda è affidato dalla commissione amministratrice ad un istituto di credito o ad un consorzio di istituti di credito di cui all' del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, in base ad apposita convenzione ed a seguito di licitazione o trattativa privata. Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti, l'unicità del rapporto con il tesoriere o cassiere, l'azienda può avvalersi per l'esazione dei proventi anche dei servizi di conto corrente postale o di altri istituti bancari diversi da quello cui è affidato il servizio di tesoreria o di cassa, salvo l'obbligo di far affluire periodicamente sul conto di quest'ultimo le entrate riscosse.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-48

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Art. 48 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo