Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo III›Capo I
Art. 43
In vigore dal 1 gen 1987
L'utile d'esercizio deve essere destinato nell'ordine:
1) alla costituzione o all'incremento del fondo di riserva;
2) all'incremento del fondo rinnovo impianti;
3) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella entità prevista dal piano-programma.
L'eccedenza è versata all'ente locale alle scadenze stabilite
dal regolamento speciale aziendale.
Nel caso di perdita d'esercizio la commissione amministratrice
deve analizzare in apposito documento le cause che hanno
determinato la perdita stessa ed indicare puntualmente i
provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-43