Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo III›Capo I
Art. 38
In vigore dal 1 gen 1987
Il piano-programma di cui all' della legge 23 aprile 1981, n. 153, è deliberato dalla commissione amministratrice
dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.
Esso contiene le scelte, e gli obiettivi che si intendono
perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti:
le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici
economicamente ottimali di ogni servizio;
i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di
produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore;
il programma pluriennale degli investimenti per
l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi;
le modalità di finanziamento dei programmi di investimenti;
le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe;
la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione
dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi;
le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi.
Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-38