Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IIICapo I

Art. 38

In vigore dal 1 gen 1987
Il piano-programma di cui all' della legge 23 aprile 1981, n. 153, è deliberato dalla commissione amministratrice dell'azienda secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale. Esso contiene le scelte, e gli obiettivi che si intendono perseguire indicando, tra l'altro, in rapporto alle scelte ed agli obiettivi suddetti: le dimensioni territoriali ed i livelli tecnologici economicamente ottimali di ogni servizio; i livelli di erogazione dei servizi e gli indici di produttività aziendale raffrontati nel tempo e nello spazio con i dati disponibili di altre aziende del settore; il programma pluriennale degli investimenti per l'ammodernamento degli impianti e per lo sviluppo dei servizi; le modalità di finanziamento dei programmi di investimenti; le previsioni e proposte in ordine alla politica delle tariffe; la politica del personale, con particolare riferimento ai modi ed alle forme per ricercare la più ampia e continua partecipazione dei lavoratori alla migliore organizzazione del lavoro ed alla produzione e distribuzione dei servizi; le forme del concorso della collettività e delle associazioni imprenditoriali e cooperative alla migliore gestione dei pubblici servizi. Il piano-programma deve essere aggiornato annualmente in sede di aggiornamento del bilancio pluriennale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-38

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Art. 38 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo