Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo I›Capo I
Art. 3
In vigore dal 1 gen 1987
Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già
affidato in appalto od in concessione, oltre agli elementi di cui al precedente , devono indicarsi:
a) l'eventuale onere annuale a carico del comune che non dovrà
risultare superiore a quello sostenuto per l'appalto o per i contributi assegnati all'impresa concessionaria;
b) il personale da assumere, che non deve essere superiore a
quello in servizio presso l'impresa appaltatrice o concessionaria alla fine del sesto mese anteriore alla deliberazione di cui sopra sulla base dei libri paga e matricola, salvo i lavoratori stagionali richiesti dal processo produttivo.
Nel caso di imprese appaltatrici o concessionarie che gestiscono più servizi, il numero dei lavoratori da assumere è determinato sulla base del personale effettivamente impiegato nel servizio che viene assunto in gestione dal comune.
Il personale da assumere per il servizio gas non può comunque
risultare superiore all'aliquota ammessa dal comitato provinciale prezzi per la determinazione e la revisione delle tariffe.
Al personale assunto in base al presente articolo può essere
corrisposto un assegno personale, riassorbibile con i futuri
miglioramenti, pari all'eventuale differenza tra il trattamento
economico già in godimento e quello spettante in applicazione
degli accordi nazionali di categoria propri della forma di assunzione prescelta del servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-3