Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo I›Capo I
Art. 4
In vigore dal 1 gen 1987
Nel caso di trasformazione dei servizi in economia in azienda
speciale o di accorpamento della gestione in economia in un'azienda
già esistente, la deliberazione del comune deve contenere, oltre agli elementi di cui al precedente :
a) la dimostrazione del previsto risultato economico della
gestione dell'azienda, confrontato con quello della gestione in economia;
b) i parametri comparativi di efficienza tra la gestione in
economia e quella dell'azienda con riferimento anche ai livelli di servizio previsti;
c) il capitale di dotazione da conferire all'azienda ed i
relativi mezzi di finanziamento;
d) l'elenco del personale da trasferire all'azienda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-4