Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Titolo III›Capo I
Art. 40
In vigore dal 1 gen 1987
L'esercizio delle aziende speciali coincide con l'anno solare.
Entro il 15 ottobre di ogni anno la commissione amministratrice dell'azienda delibera il bilancio preventivo economico annuale
dell'azienda relativo all'esercizio successivo, redatto in
conformità dello schema tipo di bilancio approvato con decreto del Ministro del tesoro.
Detto bilancio, che non potrà chiudersi in deficit, dovrà
considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti all'azienda in base alle leggi statali e regionali ed i
corrispettivi a copertura di minori ricavi o di maggiori costi per i servizi richiesti dal comune all'azienda a condizioni di favore, ovvero dovuti a politiche tariffarie o ad altri provvedimenti disposti dal comune per ragioni di carattere sociale.
Al predetto bilancio devono essere allegati:
1) il programma degli investimenti da attuarsi nell'esercizio con l'indicazione della spesa prevista nell'anno e delle modalità della sua copertura;
2) il riassunto dei dati del conto consuntivo al 31 dicembre
precedente, nonché i dati statistici ed economici disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;
3) la tabella numerica del personale suddistinta per contratto collettivo di lavoro applicato e per ciascuna categoria o livello d'inquadramento, con le variazioni previste nell'anno;
4) il prospetto relativo alle previsioni del fabbisogno annuale
di cassa;
5) la relazione illustrativa delle singole voci di costo e di ricavo.
Le aziende di trasporto, le quali devono conseguire il pareggio del bilancio nei termini previsti dall' della legge 10 aprile
1981, n. 151, allegano altresì una tabella di raffronto tra i
propri costi e quelli standardizzati del servizio secondo quanto stabilito dalla predetta legge n. 151.
Le aziende che gestiscono più servizi allegano al bilancio
preventivo economico aziendale anche i bilanci relativi ai singoli servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-40