Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheTitolo IIICapo I

Art. 41

In vigore dal 1 gen 1987
Qualora più servizi siano gestiti da un'unica azienda speciale è fatto obbligo a quest'ultima di rilevare separatamente i costi e i ricavi riferibili a ciascun servizio ai fini della dimostrazione de risultato economico di esercizio di ciascuna gestione. Il regolamento speciale aziendale dovrà fissare i criteri per la ripartizione dei costi comuni a più servizi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-41

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Art. 41 Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali. — Testo vigente | Portale Normativo