Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale Ricerche›Capo II
Art. 36
In vigore dal 1 gen 1987
Salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento speciale,
nei casi di vacanza temporanea del posto di direttore o di sua
assenza prolungata, la commissione amministratrice deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro dirigente dell'azienda o,
quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-36