Regolamento comitati nazionali di consulenza del Consiglio Nazionale RicercheCapo II

Art. 46

In vigore dal 1 gen 1987
L'azienda speciale nell'ambito delle capacità ad essa riconosciute dall', terzo comma, del testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, contrae in attuazione del piano-programma e del bilancio pluriennale, prestiti alle seguenti condizioni: 1) che abbiano per scopo di provvedere alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, miglioramento, ammodernamento di attrezzature e di impianti esistenti; 2) che le rate di ammortamento, sommate a quelle relative ai prestiti precedentemente contratti, non raggiungano complessivamente una somma annuale superiore al terzo delle entrate ordinarie accertate in base al rendiconto dell'anno precedente, approvato dal consiglio dell'ente locale. A garanzia dell'ammortamento dei prestiti, l'azienda speciale può rilasciare a favore dei mutuanti garanzie reali sul patrimonio oppure delegazioni sulle proprie entrate nel limite stabilito dal punto 2) del primo comma del presente articolo. Le delegazioni sono sottoscritte dal presidente della commissione amministratrice, dal direttore e dal tesoriere o istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria o di cassa, che è tenuto ad accettarle. L'azienda speciale può altresì emettere, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni dell'autorità governativa, obbligazioni con garanzia reale sul patrimonio disponibile o con fidejussione dell'ente locale o di istituti di credito, singoli o consorziati, o di compagnie di assicurazione autorizzate, nei confronti dei quali l'azienda può rilasciare delegazioni sulle proprie entrate, come previsto al n. 2) del primo comma del presente articolo. Le quote di ammortamento dei prestiti obbligazionari concorrono alla determinazione del limite di cui al n. 2) del primo comma del presente articolo anche nell'ipotesi in cui non vengano rilasciate delegazioni sulle entrate.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-10-04;902#art-rcn-46

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